27 gennaio 2025
Con la deliberazione 386/2023/R/RIF, l'Autorità ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2024, nuove componenti perequative per il settore rifiuti. Tali componenti, espresse in euro per utenza all'anno, si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, aggiungendosi al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
Comunicazione dei dati alla CSEA
L'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione stabilisce che i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, così come le Autorità di sistema portuale o i soggetti da esse individuati, debbano trasmettere alla CSEA, entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno), una dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione deve contenere dati e informazioni specificati nel medesimo articolo.
Modalità operative e versamenti
Le modalità operative per la trasmissione dei dati e per i versamenti sui conti perequativi sono definite da CSEA sul proprio sito web. Particolare riferimento è dato dalla Circolare n. 59/2024/RIF e dai chiarimenti applicativi pubblicati. Da tali indicazioni emerge chiaramente che i versamenti a (e da) CSEA sono calcolati in base agli importi applicati nei documenti di riscossione, indipendentemente dagli importi effettivamente riscossi dai gestori.
Questa impostazione si rifà a un principio consolidato nella regolazione dell’Autorità in altri settori e confermato anche di recente dal giudice amministrativo. Eventuali interpretazioni che divergano da quanto previsto nella circolare non possono modificare quanto stabilito dalle deliberazioni dell'Autorità e dai provvedimenti attuativi della CSEA.
Condizioni per i versamenti ai beneficiari
Il versamento da parte di CSEA ai beneficiari è subordinato al rispetto di specifiche condizioni indicate nell'articolo 6, comma 6, dell'Allegato A alla deliberazione. Tra queste figurano l’iscrizione dei beneficiari alle Anagrafiche Operatori e Territoriale Rifiuti dell'Autorità e della CSEA, oltre all’osservanza delle disposizioni specifiche relative ai meccanismi perequativi.
Conservazione documentale
Tutti i soggetti coinvolti, comprese le Autorità di sistema portuale e i soggetti da esse individuati, sono tenuti a conservare in modo ordinato e accessibile la documentazione necessaria a garantire la verificabilità delle informazioni sulle componenti perequative. Tale obbligo di conservazione ha una durata minima di cinque anni civili successivi all’anno del versamento o rimborso da (o verso) la CSEA.