Attraverso la sentenza in oggetto, si evidenzia l’illegittimità dei valori riconosciuti dei costi operativi al cluster delle imprese di piccole dimensioni.
Non entrando nel dettaglio delle motivazioni, la sentenza evidenzia il principio, spesso disatteso, di cost reflectivity, secondo cui le tariffe debbono essere trasparenti e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti di un gestore di reti efficiente.
Trascurare detti profili espone le imprese virtuose del settore al rischio di subire rilevanti perdite non causate da inefficienze gestionali e di orientare il mercato verso forme monopolistiche, in contrasto con la finalità di promozione della concorrenza che la legge 481 del 1995 affida al Regolatore energetico.